la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  comma  1 dell'articolo 23 della legge provinciale 14
dicembre 1974, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3:
   "2. Per la liquidazione dei sussidi e' richiesta la  presentazione
di  documentazione  di  spesa  fino alla concorrenza dell'importo del
sussidio concesso.
   3. La Giunta provinciale e' autorizzata ad  erogare  anticipazioni
in  una  o  piu'  anticipazioni  in  una o piu' soluzioni fino al 50%
dell'ammontare del contributo o del sussidio concessi".