la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi 2 e 3: "2. Per la liquidazione dei sussidi e' richiesta la presentazione di documentazione di spesa fino alla concorrenza dell'importo del sussidio concesso. 3. La Giunta provinciale e' autorizzata ad erogare anticipazioni in una o piu' anticipazioni in una o piu' soluzioni fino al 50% dell'ammontare del contributo o del sussidio concessi".